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La diffida ad adempiere contiene in se` gia` tutti gli elementi di valutazione di una situazione attuale e attualizzata, in termini di interesse, in capo al diffidante
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03/05/2010 Giurisprudenza Civile |
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Il tenore strettamente letterale della norma di cui all`art. 1454 c.c. collega alla inutile scadenza del termine contenuto in diffida un effetto automatico, verificandosi la risoluzione al momento stesso dello spirare del dies ad quem indicato dal diffidante. Gli stessi meccanismi operativi previsti per le altre fattispecie di risoluzione legale confortano tale conclusione, poiche` clausola risolutiva
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espressa e termine essenziale partecipano, sincronicamente, del medesimo aspetto genetico della convenzione negoziale, postulando, per loro stessa natura, la necessita` (clausola risolutiva) o la possibilita` (termine essenziale) di una ulteriore manifestazione di volonta` da parte del non inadempiente che, alla luce dei diacronici sviluppi del rapporto contrattuale, potrebbe farsi portatore di un interesse
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diverso, rispetto alla risoluzione, nel tempo del verificatosi inadempimento. La diffida, coevamente comunicata alla controparte gia` nel momento (patologicamente) funzionale del rapporto, contiene invece in se` gia` tutti gli elementi di valutazione di una situazione attuale e attualizzata, in termini di interesse, in capo al diffidante.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009
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